Statuto Associazione "Al3Parole"

Articolo 1 -Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “al3parole”, di seguito Associazione, il cui orientamento scientifico si ispira alle teorie psicoanalitiche freudiane e postfreudiane. La sede legale dell’Associazione è in Avellino, alla via Zoccolari, 26. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione può costituire sedi secondarie e filiali su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed anche all’Estero. Il trasferimento della sede legale deliberato dall’assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria.

L’associazione “al3parole”, più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Articolo 2 - Scopi

L’Associazione nasce al fine di perseguire i seguenti scopi, nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza:

1. Promuovere il benessere e prevenire il disagio psicologico di bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie attraverso servizi di Consulenza Psicologica Clinica;

2. Promuovere la diffusione della cultura psicologica attraverso servizi di formazione e aggiornamento rivolti a professionisti della salute (medici, psicologi, operatori sanitari etc), professionisti che si occupano del benessere sociale ed educativo (educatori, insegnanti etc), gruppi o enti che sono coinvolti nel campo del benessere psicosociale ed educativo (scuole, associazioni, istituzioni);

3. Apportare un contributo di approfondimento e aggiornamento in diverse aree della conoscenza psicologica attraverso l’ideazione, la realizzazione e la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;

4. Stabilire rapporti formali di collaborazione con enti locali, regionali, ministeriali, nazionali e internazionali e altri soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito sanitario, dell’istruzione, formazione e ricerca;

5. Partecipare ad enti, istituti e altre organizzazioni, di carattere pubblico e privato, anche internazionale, e, previa autorizzazione della Giunta regionale, costituire altri soggetti giuridici e non, per l’esecuzione di attività rientranti nelle funzioni previste dallo statuto;

6. Sostenere, anche attraverso convenzioni, contratti, borse di studio, altre forme di contribuzione la formazione, l’esercizio della professione psicologica o di altre ad essa connesse, programmi di ricerca e monitoraggio;

7. Promuovere una cultura delle differenze e prevenire fenomeni di discriminazione e violenza basate su stereotipi sessuali e di genere (violenza contro le donne, bullismo e cyberbullismo omo-transfobico, discriminazioni sessuali e di genere, ecc).

Articolo 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi suddetti, l’Associazione offre servizi di:

1. Consulenza psicologica clinica a tariffe agevolate a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie in condizioni di disagio psicologico;

2. Consulenza psicodiagnostica in ambito clinico e peritale;

3. Consulenza psicologica di tipo formativo e informativo a operatori socio-sanitari, insegnanti ed educatori che operano con bambini e adolescenti in condizioni di disagio psichico; gruppi o enti coinvolti nel campo del benessere psicosociale ed educativo (scuole, associazioni, istituzioni);

4. Eventi formativi e informativi per professionisti del settore socio-sanitario ed educativo;

5. Consulenza di ricerca scientifica ad enti pubblici o privati su tematiche psicosociali;

6. Progettazione di interventi e ricerche in ambito psicosociale e nell’ambito degli studi di genere e della cultura delle differenze;

7. Tutoraggio e supervisione di tirocinanti e specializzandi in materie psicologiche;

8. Seminari, giornate di studio, conferenze ed eventi culturali diretti a professionisti e alla comunità territoriale.

Articolo 4 - Soci

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente contenente le proprie complete generalità. In caso di rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi, consentendo all’interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall’avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà l’Assemblea. Il trattamento dei dati personali acquisiti è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; essi non possono essere comunicati, diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge. All’atto dell’ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello Statuto e dei regolamenti emanati. I soci dell’associazione “al3parole” possono essere soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori e soci utenti.

a. Soci fondatori: persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

b. Soci ordinari: persone di maggiore età che, dopo avere presentato domanda di ammissione, sono ammesse a fare parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo e si impegnano a contribuire alle attività dell’Associazione e a pagare la quota associativa annuale;

c. Soci onorari: persone che si sono distinte nella comunità scientifica e professionale per il loro impegno e valore, in particolare nel campo della psicologia clinica, della psichiatria e della psicologia dello sviluppo. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa;

d. Soci sostenitori: persone, enti pubblici e privati che sono motivati a sostenere anche economicamente in via volontaria e spontanea l’Associazione e le attività da essa promosse;

La quota associativa non è trasmissibile.

L’associazione, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci Fondatori e Ordinari, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi: a) mancato pagamento della quota sociale entro due mesi dalla data prevista; b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono: assemblea dei soci; consiglio Direttivo; presidente; responsabile Scientifico (facoltativo); il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo) e il Collegio dei Probiviri (facoltativo). Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L’Assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richieda almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: elezione del Consiglio Direttivo; proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi; approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo; approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo; ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: approvazione di modifiche allo Statuto o al Regolamento o di trasferimento della sede legale proposti dal Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione; mentre per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci sia in prima che in seconda convocazione. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque soci, eletto in quanto 3/5 dai Soci Fondatori e in quanto 2/5 dall’Assemblea generale dei soci. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile Scientifico dell’Associazione (ogni membro non può ricoprire più di due cariche e le cariche di Presidente e di Tesoriere sono incompatibili); stabilisce e presenta all’Assemblea

l’entità della quota sociale annua; redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione; redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale; delibera l’ammissione dei nuovi soci; delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 10 - Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Ha potere di firma, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 11 - Vice Presidente dell’Associazione

Il Vice Presidente dell’Associazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 - Segretario

Il Segretario resta in carica tre anni ed è rieleggibile, redige i verbali delle riunioni, cura i libri sociali, provvede a inviare le comunicazioni ai Soci e a terzi, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 - Tesoriere

Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile, cura la tenuta dei libri contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta, ha potere di firma.

Articolo 14 - Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico resta in carica tre anni ed è rieleggibile, svolge funzioni di supervisione e di coordinamento delle attività svolte dall’Associazione.

Articolo 15 - Mezzi finanziari

L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali; e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali di associati e di terzi; g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati. L’Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Articolo 16 - Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre quattro mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale e avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.

Articolo 17 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.